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Quella del mediatore conciliatore (spesso indicato solamente come mediatore civile o come conciliatore civile) è una figura professionale che ha acquisito un ruolo chiave da quando il suo ruolo è stato introdotto dal decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010.

Il compito del mediatore civile è risolvere, da solo o con una squadra di collaboratori, una controversia tra due o più parti, svolgendo il suo lavoro in condizioni di imparzialità rispetto alle parti in conflitto e possibilmente raggiungere una conciliazione senza ricorrere a vie giudiziarie e cercando di sanare il conflitto nel minor tempo possibile. 

Il conciliatore civile deve essere interpellato obbligatoriamente nei casi di: affitto di azienda; contratti assicurativi, bancari e finanziari; risarcimento dei danno causati da responsabilità di natura medica o da diffamazioni mediante stampa o altro media pubblicitario; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato.

Il mediatore conciliatore ha il divieto di operare per un numero maggiore a cinque organismi di mediazione. Se contravviene a tale obbligo commette un illecito disciplinare, con relativa sanzione in caso di iscrizione all'albo professionale.

Il mediatore civile, nel momento in cui assume l'incarico, deve firmare una dichiarazione di imparzialità in relazione al caso di cui si occupa, in quanto non può e non deve avere alcuna connessione con gli affari trattati nel caso stesso. Nel caso in cui il mediatore conciliatore abbia a che fare con i fatti di cui è chiamato a conciliare, è obbligato a comunicarlo all'ente o all'organismo cui riferisce. Il mediatore conciliatore non può in alcun modo percepire alcun compenso da una delle parti in causa: deve esserci necessariamente la mediazione dell'organismo di mediazione per cui lavora.

Un mediatore civile può guadagnare dai 65 euro per una controversia di risarcimento novemila euro per risarcimenti che superano i 5 milioni di euro. La tariffa per avviare il procedimento è di 40 euro.

E’ possibile esercitare la professione di mediatore civile sia a tempo pieno sia occasionalmente: nel primo caso è necessario aprire una partita IVA, in quanto si lavora in proprio, nel secondo caso non è necessario, in quanto l’attività svolta risulta subordinata ad un ente. Inoltre è possibile effettuare tale professione sia come primo impiego sia come secondo lavoro, in quanto la legge non prevede incompatibilità con altri impieghi, neppure pubblici.

I mediatori civili devono avere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, oppure devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale. È obbligatorio per ogni mediatore conciliatore frequentare un percorso formativo di almeno 50 ore svolto in sessioni teoriche e pratiche, al termine del quale è prevista una prova di valutazione finale di almeno 4 ore composta sia di una parte teorica che di una pratica. Ogni mediatore è tenuto ad un aggiornamento biennale, teorico e pratico, di almeno 18 ore all'interno del quale sono comprese sessioni simulate o di mediazione, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione. (fonte mediatore civile commerciale)


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